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Venerdì 02 Aprile 2010 18:07

Il risparmio fiscale ed energetico sugli infissi

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La finanziaria 2008 ha introdotto il cosiddetto decreto edifici, ossia una serie di novità che introducono rilevanti vantaggi fiscali per tutti coloro i quali dovessero ristrutturare i loro immobili riservando particolare attenzione all'efficienza energetica degli stessi.

Coloro i quali infatti dovessero efettuare una serie di interventi (chiaramente rilevabili dalla normativa) di riqualificazione energetica del proprio immobile godrebbe di un incentivo fiscale pari al 55% della spesa sostenuta.

I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

Gli interventi agevolabili sono ben definiti dalla normativa e, in particolare per gli edifici esistenti,  i lavori di riqualificazione energetica su strutture opache verticali (pareti) o orizzontali (tetti, solai, pavimenti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi.

Tuttavia gli interventi devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento. Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.

Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi condomini ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva.

In questa sezione tratteremo sul vantaggio fiscale nella sostituzione degli infissi domestici. Nel caso in cui vi trovaste nelle condizioni di dover sostituire gli infissi nella vostra abitazione vi sarà utile seguire i prossimi suggerimenti.

REQUISITI “ESSENZIALI” CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

  • deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
  • deve essere dotato di un impianto di riscaldamento;
  • in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
  • deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
  • deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato il 12 febbraio 2010.

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

  • scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, deve considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

A) Documentazione da conservare a cura del cliente:

  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
  • in alternativa, la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Inoltre:

Un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi che può essere riportato:

  • all’interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
  • in un’autocertificazione del produttore;
  • nell’asseverazione.

N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

  • fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA

B) documentazione da trasmettere all’ENEA: entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere,

1) Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano, tale documentazione consiste in:

  • Allegato F al “decreto edifici” che può anche essere redatto dal singolo utente;

2) In tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la documentazione è la seguente:

  • Attestato di qualificazione energetica, redatto da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici”. (L’Attestato di certificazione energetica, se necessario, deve essere conservato a cura del cliente);
  • Scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E al “decreto edifici”), che può anche essere redatto dal singolo utente;

C) Documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

• Comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Ultima modifica Mercoledì 07 Aprile 2010 22:59

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